le nostre radici


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statuto

vita dell'associazione

ASSOCIAZIONE " LE NOSTRE RADICI"
PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DI INDOVERO E NARRO

STATUTO

Denominazione - Sede -Durata
Art. 1 E' costituita I' Associazione denominata "LE NOSTRE RADICI"
Art. 2 L' Associazione ha sede in Indovero, comune di Casargo, via Mulini, 2
Art. 3 L' Associazione ha durata illimitata.
Scopo
Art. 4 L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di Indovero e Narro, piccoli paesi dell'alta Valsassina, di contenerne lo spopolamento e di favorire un radicamento al territorio attraverso la salvaguardia dell'ambiente e dell'identità locale e la valorizzazione delle risorse.
Per conseguire tale finalità l'Associazione si occuperà concretamente di:
Difendere e recuperare l'ambiente naturale promuovendo il ripristino e la pulizia di boschi e sentieri, il risanamento dei torrenti, la valorizzazione di contesti naturalistici e il restauro e manutenzione di baite e malghe.
Riscoprire la cultura tradizionale recuperando il patrimonio artistico e architettonico del paese(angoli caratteristici, case medioevali, antichi portali,ecc.) ripristinando feste, riproponendo cibi e leggende e creando un museo etnografico.
Valorizzare le risorse del territorio facendo del settore turistico il fattore propulsivo dello sviluppo locale.
L'Associazione ha carattere assolutamente apolitico e apartitico, non ha scopo di lucro.
Soci

Art. 5 Oltre ai soci fondatori, possono essere soci dell' Associazione tutti coloro che desiderano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Possono diventare soci le persone e gli enti che verranno ammessi dal consiglio direttivo a seguito di loro domanda scritta. L'ammissione è deliberata a
maggioranza dei voti. I soci sono tenuti al versamento della quota annuale che dovrà essere determinata dal Consiglio direttivo in misura simbolica. La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota annuale, per dimissioni, ovvero per esclusione deliberata in via insindacabile dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi. In caso di recesso, espulsione o decadenza è escluso qualsiasi rimborso agli associati, i quali non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione
Patrimonio
Art. 6 Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione disporrà dei seguenti mezzi patrimoniali:
a) quote annuali dei soci; b) liberalità dei soci; e) donazioni, legati e contributi di enti pubblici e privati o di persone fisiche; d) proventi di iniziative promosse dall' Associazione; e) eventuali rendite patrimoniali.
Organi dell' Associazione
Art. 7 Gli organi dell' Associazione sono:
a) I' Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; e) i Revisori dei Conti.
Assemblea dei soci
Art. 8 L' Assemblea dei soci, cui possono partecipare tutti i soci, è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori della sede sociale, mediante avviso personale a tutti i soci e affisso presso la sede dell'Associazione
almeno sette giorni prima dell'adunanza. L' assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta all' anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale, fissata per il 30 settembre di ogni anno.
Essa delibera in merito al bilancio e alle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti; procede alla nomina delle cariche sociali; inoltre delibera su qualsiasi argomento di interesse sociale esclusi quelli di competenza dell' assemblea straordinaria. L' assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei soci presenti.
L' assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo per sua iniziativa e deve essere convocata qualora lo richiedano almeno un quinto dei soci. Essa delibera sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento dell' Associazione. L' assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.
Consiglio Direttivo
Art.9 II Consiglio Direttivo è composto di un numero da cinque a nove membri eletti a scrutinio segreto dall' Assemblea tra gli associati e dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.
Nel caso venga a mancare uno dei Consiglieri in carica il Consiglio verrà integrato dal socio che, nelle elezioni più recenti,abbia riportato il maggior numero di voti tra i non eletti.
II Consiglio procede, fra i suoi membri, alla elezione del Presidente, di uno o più vice Presidenti e designa il Segretario-tesoriere, quest'ultimo anche tra persone estranee al Consiglio. Tali cariche non potranno essere attribuite al Presidente.
Il Presidente rappresenta I 'Associazione e presiede le adunanze del Consiglio e dell' Assemblea; in caso di assenza è sostituito da un Vice-presidente o, in mancanza, da un altro membro del Consiglio. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee saranno compilati e conservati a cura del Segretario, che li firmerà insieme al Presidente.
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in via straordinaria, quando lo richiedano almeno tre consiglieri.
Il Consiglio provvede alla gestione per il raggiungimento degli scopi dell' Associazione, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; stabilisce le quote annuali dei soci; amministra i mezzi patrimoniali dell' Associazione; predispone i bilanci, i rendiconti e le relazioni; provvede alla convocazione delle assemblee dei soci; delibera insindacabilmente sull'esclusione dei soci.
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Revisori dei conti
Art. 10 I Revisori dei Conti in numero di tre membri effettivi e due supplenti sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili
Hanno il compito di controllare la gestione amministrativa e finanziaria dell' Associazione e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo
Essi hanno il dovere di riferire all' Assemblea dei soci nel caso rilevino irregolarità nell' amministrazione. Sottoscrivono il bilancio assieme ai consiglieri e presentano una loro relazione all' Assemblea.
Art. 11
Scioglimento
In caso di scioglimento dell' Associazione, I' Assemblea nomina uno o più liquidatori,determinandone mansioni e poteri. Compiuta la liquidazione I'eventuale residuo attivo verrà devoluto alla Parrocchia per la manutenzione delle Chiese di Indovero e Narro. Tutto quanto non previsto dal presente statuto, è regolato a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.








aggiornato 25 settembre 2009 | lenostreradici@alice.it

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